Art. 12.
(Disposizioni di attuazione).

      1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano emanano norme per l'attuazione della presente legge.

      2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni, singoli o associati, possono dotarsi di appositi servizi per l'attuazione degli adempimenti di loro competenza previsti dalla presente legge.